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Ultima modifica 4 aprile 2024
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LEGGE ANTICORRUZIONE 190/2012
Pubblicazione elenchi ai sensi del comma 32 art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190
Articolo 1 - Comma 32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Comma 16. lett. b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163
Prevenzione e repressione corruzione ed illegalità nella pubblica amministrazione
Con Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265), entrata in vigore il 28/11/2012 sono state dettate le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; a tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione, negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione deve:
a) elaborare la proposta di piano di prevenzione della corruzione;
b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;
c) verificare l'efficace attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
d) verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
e) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.
PIANI TRIENNALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Link alla pagina dedicata
BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) AI FINI DELL' ASSOLVIMENTO AUTOMATICO AGLI OBBLIGHI DELLA LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32
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