Accesso civico
Ultima modifica 4 settembre 2023
Il diritto di accesso civico consente alla cittadinanza di conoscere i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, a parte eccezioni espressamente previste dalla legge (art. 5 del d.lgs. n. 33/2013).
accesso civico semplice riguarda gli atti, documenti e informazioni, oggetto di obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs.33/2013;
accesso civico generalizzato riguarda la richiesta di dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del dell'art. 5, comma 2, D. Lgs.33/2013.
La richiesta di accesso civico indirizzata a ciascun coordinatore d'area o responsabile all'accesso civico può essere inoltrata tramite e-mail, PEC, posta ordinaria o presentazione diretta al protocollo dell'Ente.
accesso documentale è la consultazione, a norma di legge, di atti e documenti formati o detenuti dal Comune o comunque utilizzati per l'attività amministrativa, nonché il rilascio, previo rimborso delle spese di riproduzione e dell'imposta di bollo (se dovuto), di fotocopie o copie conformi di detta documentazione ai sensi della Legge 241/1990.
L'istante deve avere un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Ai sensi dell'art.25 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i. l'istanza deve essere motivata.
REGISTRO ACCESSI